1.) Le seguenti Condizioni Contrattuali Generali (di seguito chiamate „CCG“) si applicano nella loro versione valida a tutte le relazioni commerciali tra il cliente e Repair Management GmbH (di seguito chiamata „RM“).
2.) I clienti possono essere sia consumatori ai sensi del § 13 CC, che aziende ai sensi del § 14 CC.
3.) I clienti sono a conoscenza che la versione attuale delle CCG è disponibile e scaricabile in qualsiasi momento sulla home page di www.repairmanagement.de. Si ritiene quindi che questo sia noto. Su richiesta RM può spedire al cliente la versione aggiornata delle CCG.
4.) Eventuali CCG contrastanti del cliente non sono riconosciute da RM e non vengono incluse nel contratto. Le modifiche o integrazioni alle presenti CCG sono efficaci solo se RM le ha confermate di principio per iscritto per il singolo contratto o nei confronti del cliente.
1.) Tutte le offerte di RM non sono a carattere vincolante e sono libere, salvo RM non ne abbia confermato il carattere vincolante in fase d’offerta. Le modifiche apportate alla merce e servizi offerti, soprattutto modifiche tecniche, disegni, immagini, descrizione del servizio o altri dati della prestazione sono vincolanti solo se concordati espressamente per iscritto.
2.) Con l’ordinativo della merce o di un servizio il cliente dichiara in maniera vincolante di voler acquistare la merce o il servizio ordinati. RM si riserva di accettare o respingere quest’offerta entro due settimane dal ricevimento. Nell’arco di questo tempo i clienti sono vincolari alla loro offerta. L’accettazione può essere dichiarata per iscritto oppure in modo implicito con l’inizio dello svolgimento dell’ordinativo o della prestazione del servizio.
3.) Gli accordi accessori verbali o gli accordi mediante variazione del contratto richiedono di essere confermati per iscritto.
4.) Se la merce o le prestazioni sono ordinate per via elettronica, RM confermerà tempestivamente il ricevimento dell’ordine. Tale conferma di ricevimento tuttavia non costituisce accettazione vincolante, però può essere correlata ad una dichiarazione di accettazione. Per gli ordini elettronici di merci e servizi, il testo del contratto viene memorizzato da RM e deve essere spedito al cliente per e-mail, se richiesto.
5.) La stipula del contratto avviene con clienti, che sono aziende, sotto riserva di approvvigionamento regolare e puntuale da parte di subfornitori di RM, dove ciò si applica solo se la mancata fornitura non è imputabile a RM, soprattutto in caso di stipulazione di un’operazione di copertura congrua con un sub-fornitore. Il cliente viene informato immediatamente della mancata disponibilità di merce o del servizio. Un’eventuale controprestazione già prodotta sarà rimborsata.
1.) Le merci da fornire o i servizi da prestare a cura di RM sono descritti e definiti nella rispettiva descrizione di prestazione della dichiarazione di accettazione. I prezzi riportati sulle offerte e sui listini prezzo sono prezzi netti. Le forniture e prestazioni supplementari vengono fatturate a parte.
2.) Se non diversamente concordato, la remunerazione è pagabile dopo ricevimento della fattura. Finalità di pagamento diverse devono essere indicate in fattura. I pagamenti si effettuano esclusivamente a RM. Un pagamento si ritiene avvenuto nel momento in cui RM può disporre dell’importo. In caso di assegni, il pagamento si ritiene avvenuto quando s’incassa l’importo.
3.) Se il prezzo di listino valido all’atto della fornitura è superiore a quello concordato con il cliente, se non diversamente convenuto, si applica tale prezzo di listino maggiore, a condizione che la fornitura avvenga, per ragioni imputabili al cliente, al massimo entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, a meno che la fattura non sia già stata emessa e pagata.
4.) RM ha diritto, oltre alla remunerazione concordata, al risarcimento delle spese necessarie alla realizzazione delle prestazioni contrattuali, in particolare i costi di trasferta e le spese. Queste devono essere documentate a parte, nel rispettivo contratto.
5.) Se in prospettiva del rapporto contrattuale sono necessarie prestazione da parte di terzi, queste hanno valenza di prestazione anticipata. Per la loro esecuzione deve provvedere il cliente stesso oppure questi è tenuto ad emettere nei confronti di RM un apposito ordine a pagamento.
6.) Per ogni ordine di verifica e di riparazione inviato, che non si configura come sinistro, RM fattura la franchigia concordata con l’assicuratore, però con un minimo di 35,00 Euro per telefoni cellulari, 65,00 Euro per notebook Apple e 100,00 Euro per notebook di altri produttori. L’importo suddetto è dovuto anche qualora si richieda la restituzione dell’apparecchio inviato senza che venga effettuata la verifica e la riparazione.
7.) Gli apparecchi, abbinati a preventivi di costo a cui non viene data risposta, vengono restituiti al mittente, dietro pagamento, trascorse 4 settimane e previo sollecito. In questi casi si applicano i prezzi del precedente paragrafo più le spese postali sostenute. Se il mittente è un rivenditore (azienda), il conteggio si effettua tramite un conto di compensazione. Se il mittente è un cliente finale (consumatore) il conteggio si effettua in contrassegno. Se la predetta spedizione in contrassegno venisse respinta e l’apparecchio ritornasse da RM, il cliente si dichiara in questo modo d’accordo che l’apparecchio venga conferito per il corretto smaltimento, che per il cliente è gratuito. Relativamente ad un’eventuale spedizione in sospeso nonché alle conseguenze di una rinuncia di accettazione, il cliente viene preventivamente informato ancora per iscritto.
8.) Gli apparecchi il cui stato è ancora da chiarire (ad esempio contributi arretrati, apparecchi non assicurati, contratti di assicurazione revocati), verranno trattenuti da RM per 4 settimane. Entro questo lasso di tempo il cliente riceverà una lettera con richiesta di chiarimenti. Se non si riesce a chiarire la situazione a causa di una mancata reazione da parte del cliente, questo si dichiara pertanto d’accordo che l’apparecchio venga conferito per lo smaltimento conforme, che per il cliente è gratuito. Il cliente verrà informato prima, sempre per iscritto, sullo stato di sospensione per chiarimenti e sulle conseguenze di una mancata segnalazione.
1.) I termini di consegna o di prestazione indicati da RM rappresentano solo un’indicazione delle possibilità di consegna di prestazione più brevi previste, ma non costituiscono una definizione a calendario dei momenti precisi di consegna e di prestazione. Le date e scadenze indicate da RM sono pertanto non vincolanti.
2.) Se i clienti acquistano merce e/o prestazioni da terzi, l’obbligo di fornire da parte di RM è soggetto a riserva di disponibilità di fornitura completa, corretta e puntuale, a meno che la mancata fornitura o il ritardo non siano dovuti a RM.
3.) Il rispetto delle scadenze e termini di consegna presuppone il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali del cliente. Le scadenze di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine, ma comunque non iniziano prima che sia pervenuta tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione dell’ordine e le altre indicazioni che fornire il cliente, nonché la riscossione dell’anticipo concordato.
1.) Luogo d’adempimento e di prestazione è la sede commerciale di RM.
2.) Per clienti, che sono delle aziende, il rischio di deperimento e deterioramento accidentali della merce passa con la consegna, nel caso di vendita a distanza con la resa della merce allo spedizioniere, al vettore o altra persona o istituzione prevista per l’esecuzione della spedizione. Ciò vale anche se RM si è presa l’obbligo di farsi carico dei servizi d’installazione. Se la merce deve essere ritirata presso RM, oppure la spedizione viene ritardata su richiesta, il rischio di deperimento e deterioramento accidentali passa all’atto della notifica di merce pronta per la consegna.
3.) Per clienti, che sono dei consumatori, il rischio di deperimento e deterioramento accidentali della merce passa solo con la consegna, anche in caso di vendita a distanza.
4.) Se il cliente non accetta la merce o la prestazione, sebbene sia offerta da RM secondo contratto, ciò non è motivo di rinuncia di accettazione. Ciò equivale alla consegna.
5.) RM non è tenuta a stipulare un’assicurazione per il trasporto.
6.) Nei confronti delle aziende RM ha diritto ad effettuare consegne parziali se non diversamente concordato espressamente.
1.) Nei contratti con i consumatori RM si riserva la proprietà sulla merce consegnata fino a completo pagamento del prezzo d’acquisto.
2.) Nei contratti con le aziende RM si riserva la proprietà sulla merce fino a che tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso non vengono soddisfatti. Non è consentito un trasferimento di proprietà di merce soggetta al riservato dominio, a meno che avvenga nel quadro commercio regolare dell’azienda e questa si riservi la proprietà sulla merce soggetta al riservato dominio fino al pagamento di tutti i suoi crediti derivati dal rapporto commerciale con terzi.
3.) L’azienda ha diritto a ri-alienare la merce all’interno del regolare interscambio. Sin d’ora egli cede a RM i suoi crediti per l’importo della fattura, derivanti dalla ri-alienazione a terzi. RM accetta la cessione. Fino a contrordine l’azienda ha diritto a riscuotere i crediti ceduti. La revoca è’ ammessa solo se l’azienda è in ritardo con i pagamenti.
4.) La lavorazione e trasformazione della merce da parte di un’azienda avviene sempre a nome e per ordine di RM. Se la merce soggetta a riservato dominio viene collegata con altri beni, non appartenenti a RM, a tal punto da divenire parte essenziale di un nuovo bene, RM accampa sul nuovo bene la comproprietà in modo proporzionale al valore della merce consegnata da RM rispetto agli altri oggetti trasformati. Lo stesso vale se la merce viene mischiata con altri beni non appartenenti a RM. In entrambi i casi l’azienda custodisce gratuitamente i beni per RM. La percentuale di comproprietà di RM si determina in entrambi i casi in proporzione al valore di fatturazione della merce soggetta a riservato dominio rispetto al valore di vendita del nuovo bene. Per l’alienazione del nuovo bene si applicano rispettivamente il paragrafo 1 e 2, secondo i quali si cede la parte del credito corrispondente alla quota di comproprietà di RM.
5.) Se il valore della merce soggetta a riservato dominio presente dal cliente, più il valore dei crediti ceduti a RM, supera la somma del credito, spettante a RM nei confronti del cliente, di oltre il 50%, RM deve sbloccare una porzione corrispondente delle garanzie.
6.) Fino al pagamento completo della remunerazione concordata, RM ha diritto ad assicurare la merce soggetta a riservato dominio, a spese del cliente e in maniera sufficiente, contro furto, danno e distruzione, a meno che il cliente non dimostri a RM di aver stipulato un’assicurazione di questo tipo a proprie spese.
1.) Qualora RM metta a disposizione di un cliente dei provini o dei campioni oppure li riceva da questo, citi analisi, disposizioni DIN, norme ISO, direttive, altre norme nazionali o internazionali sulla qualità o fornisca altre indicazioni sulla qualità della merce o delle prestazioni, esse servono unicamente per descrivere in modo più preciso le prestazioni da realizzare a cura di RM. Non è correlata a ciò nessuna garanzia di qualità. Lo stesso vale per le dichiarazioni pubbliche, promozioni e propaganda da parte di RM. Al di là di questo RM non è tenuta soprattutto a verificare se la merce è idonea per il cliente allo scopo di utilizzo specifico.
2.) Se non vengono seguite le istruzioni d’uso o di manutenzione di RM, vengono apportate delle modifiche alle merci (anche proprie), vengono sostituiti i pezzi o utilizzato il materiale di consumo, che non sono conformi alle specifiche originali, decadono i diritti del cliente sui difetti delle merci, se il cliente non oppugna la rispettiva affermazione circostanziata la quale asserisce che una di queste circostanze ha cagionato il difetto.
3.) Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice di Commercio, deve analizzare subito la merce fornita o la prestazione con l’accuratezza per lui ragionevole e denunciare per iscritto i difetti individuabili, al massimo entro 7 giorni dal ricevimento della merce o della prestazione. A rispetto del termine basta la tempestività dell’invio della denuncia di vizio. I difetti celati devono essere denunciati allo stesso modo non appena vengono individuati. Diversamente la merce è ritenuta approvata senza riserve e la prestazione accettata senza riserve. Al cliente tocca l’onere intero della prova per tutti i requisiti di ammissibilità, in particolare del difetto stesso, del momento in cui è stato rilevato e della tempestività di denuncia. Restano invariati gli altri oneri previsti al § 377 del Codice di Commercio.
4.) Se la merce fornita, anche da terzi, viene installata da RM, il collaudo da parte del cliente deve avvenire subito in loco, sul posto. Se non viene dichiarato il collaudo, esso è ritenuto nondimeno avvenuto, se la merce fornita ed installata dal cliente viene messa in servizio. A collaudo avvenuto si escludono i diritti di garanzia, a meno che non riguardino difetti celati.
5.) Se il cliente omette la salvaguardia di diritti di rivalsa verso terzi, lavora merce difettosa senza controllo preliminare di qualità o consegna a terzi merce denunciata come difettosa, senza aver prima dato a RM l’opportunità di verificare i difetti contestati, decadono tutti i diritti di reclamo per vizi. Lo stesso vale per le conseguenze di un uso improprio o non conforme della merce, per il montaggio o messa in servizio difettosi da parte del cliente o di terzi, per le modifiche improprie della merce fornita, per l’usura naturale e per il trattamento difettoso o negligente.
6.) Nel caso delle aziende il post-adempimento, per contestazione di vizio puntuale e legittima, avviene innanzitutto dopo che RM ha espresso una scelta per la rilavorazione o la consegna sostitutiva.
7.) In cado di contestazione di vizio puntuale e legittima, spetta ai consumatori scegliere se il post-adempimento debba avvenire per rilavorazione o consegna sostitutiva. RM ha tuttavia diritto a negare il tipo di post-adempimento scelto, se questo è realizzabile solo a costi spropositati e il tipo di post-adempimento non fornisce grandi vantaggi al consumatore.
8.) Se il post-adempimento fallisce, il cliente può, a sua scelta, ridurre la remunerazione o recedere dal contratto. La rilavorazione si ritiene fallita non prima del secondo tentativo. In caso di difetti di piccola entità si esclude comunque il diritto di recesso.
9.) Se l’azienda sceglie di recedere dal contratto per un difetto presente dopo il fallimento del post-adempimento, non gli spetta in più alcun diritto di risarcimento danni per il difetto. Se l’azienda sceglie il risarcimento danni dopo il fallimento del post-adempimento, la merce resta presso di lei, purché ciò sia ragionevole. Il risarcimento danni si limita alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore del bene in condizioni difettose. Ciò non vale, se RM dovesse aver causato la violazione contrattuale dolosamente o averla taciuta in malafede.
10.) IMPORTANTE: tutte le prestazioni di riparazione si riferiscono ai danni al di fuori della garanzia del produttore. Le prestazioni di riparazione avvengono non nell’ambito della garanzia Apple e non sono autorizzate da Apple. Se ha avuto luogo una riparazione, la Garanzia Apple si estingue. Per le riparazioni non vengono utilizzati pezzi di ricambio Apple.
11.) La durata della garanzia di RM e la relativa assistenza d’officina ammontano a novanta giorni per prestazioni di riparazione e per apparecchi in permuta. I novata giorni valgono per il periodo che decorre dalla partenza della merce(i) da RM fino a quando non vengano ricevute di nuovo da RM in quanto reclamate. Per i reclami occorre compilare un nuovo ordine di riparazione ed evidenziare il campo reclamo cliccandovi sopra. I reclami non autorizzati vengono lavorati come normale assistenza, per cui si generano costi di lavorazione e verifica pari ad almeno 35,00 EUR.
12.) Inoltre l’obbligo di prestazione di garanzia per i consumatori è pari a due anni dalla consegna della merce, per le aziende ad un anno. Per merci usate l’obbligo di garanzia rispetto ai consumatori e alle aziende corrisponde in egual modo a un anno dalla consegna. Non si applica una riduzione del termine di legge per le rivendicazioni che rientrano nella legge sulla responsabilità civile del prodotto (ProdHaftG), in caso di dolo e negligenza grave nonché di danni imputabili a RM alla vita, al corpo o alla salute, in caso d’inadempienza della stessa garanzia e se RM è riprovevole di dolo. L’obbligo di prestazione di garanzia per altre parti della merce fornita, non interessate dalla rilavorazione, non si rinnova con la rilavorazione.
13.) Se un cliente riceve delle istruzioni di montaggio o di utilizzo imperfette, RM è tenuta unicamente a fornire istruzioni esenti da difetti, se il vizio contenuto nelle istruzioni è in conflitto con il corretto montaggio e messa in servizio.
14.) Decade la pretesa di risarcimento per spese a terzi, se a RM non viene concesso il tempo necessario o l’opportunità, dopo la comunicazione del vizio, di eseguire il necessario post-adempimento. Solo in casi urgenti di messa in pericolo della sicurezza d’uso, per scongiurare danni sproporzionalmente enormi o se RM è in ritardo nell’eliminare il vizio, il cliente ha diritto a far eliminare lui stesso il vizio o a farlo eliminare a terzi, e a pretendere da RM il risarcimento dei costi richiesti.
15.) I maggiori costi, dovuti al fatto che la merce fornita è stata utilizzata in un altro luogo diverso da quello di adempimento, sono a carico del cliente.
16.) Per principio RM non concede garanzie in senso giuridico.
1.) Il cliente deve assicurarsi che la necessaria collaborazione degli ausiliari d’adempimento e di terzi per RM avvenga puntualmente a titolo gratuito, se non diversamente previsto nella dichiarazione di accettazione.
2.) I clienti devono far pervenire tempestivamente a RM il materiale e le informazioni, che servono per produrre le prestazioni concordate. Per la durata di questo rapporto contrattuale RM deve venire informata immediatamente di qualsiasi variazione essenziale.
3.) I clienti garantiscono a RM, e ad eventuali ausiliari d’adempimento, tutto l’appoggio necessario per la fornitura della relativa prestazione e devono procurare gli oggetti indispensabili al necessario accesso.
4.) I clienti devono comunicare eventualmente a RM una persona di contatto che è a disposizione di RM o dei suoi ausiliari d’adempimento durante l’esecuzione del contratto per chiarire tutti i dubbi e che sia autorizzata a rilasciare le dichiarazioni necessarie alla fornitura della prestazione e a prendere decisioni.
5.) I supporti dati che vengono messi a disposizione di RM devono essere perfetti dal punto di vista tecnico e di contenuto e soprattutto esenti da software pregiudizievoli. Se così non fosse, si devono risarcire a RM tutti i danni da ciò risultanti e si deve liberare RM da pretese di terzi. Il cliente deve assicurare che i dati controllati da RM, ed eventuali software su cui si basano, sono stati acquisiti legalmente e in sintonia con le relative condizioni di licenza e altre disposizioni di legge e di essere è autorizzato all’uso e avere inoltre diritto, nell’ambito dell’ordine, di rendere accessibili tali dati a RM.
6.) Di tutti i documenti e dati inoltrati a RM il cliente trattiene delle copie sulle quali RM può attingere a titolo gratuito in caso di bisogno.
7.) RM deve procurare il diritto all’uso e modifica di sistemi di terzi, fintanto che ciò fosse necessario per fornire la prestazione contrattuale dovuta.
8.) I clienti stessi sono responsabili del back up regolare di dati. RM non risponde per la perdita di dati e per danni che possono essere evitati grazie ad un regolare salvataggio.
9.) Le spedizioni in porto assegnato non vengono accettate e sono soggette quindi al reso da parte del fornitore di servizi coinvolto nella fornitura.
1.) La responsabilità civile si limita alla premeditazione e alla negligenza grave. La responsabilità civile per difetti di una garanzia assunta o di una caratteristica assicurata, per malafede, dovuti ad atti illeciti o in base alla legge sulla responsabilità civile del prodotto (ProdHaftG) non vengono per questo toccati.
2.) Le pretese di risarcimento di un’azienda nei confronti di RM si prescrivono al massimo dopo un anno dalla consegna della merce o dal collaudo di fabbrica. Si applica di conseguenza il paragrafo 1 frase 2.
3.) Per i consumatori si applica il termine di prescrizione di un anno solo per merci usate, altrimenti valgono i termini di legge. Per il termine di prescrizione ridotto si applica sempre il paragrafo 1 frase.2.
4.) RM non risponde di mancato guadagno, mancato risparmio, danni da diritti di terzi e altri danni indiretti e danni consequenziali nonché causati da perdita di dati registrati, a meno che una delle caratteristiche essenziali garantite da RM non miri ad assicurare il cliente da tali danni. RM non risponde inoltre d’indennità per perdita di utilizzo durante il periodo in cui la merce del cliente viene riservata da RM in relazione alla fornitura contrattuale del servizio.
5.) Il cliente risponde della correttezza della documentazione da lui stesso fornita. Se in tali indicazioni vengono lesi dei diritti di terzi, il cliente libera RM da tutte le pretese da parte dei detentori di diritti d’autore.
6.) Qualora la responsabilità di RM fosse limitata o esclusa, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, rappresentati e altri ausiliari d’adempimento di RM.
1.) I clienti sono tenuti alla compensazione o alla ritenzione solo se le loro contropretese sono stabilite in modo legalmente valido, sono inconfutate o riconosciute da RM. I diritti di ritenzione o altri diritti di rifiutare la prestazione possono essere fatti valere nei confronti di RM solo se, e fin tanto che, essi si fondino sul medesimo rapporto contrattuale. Anche per il rapporto commerciale in corso occorre considerare ogni singolo ordine come rapporto contrattuale separato.
2.) I clienti possono trasferire a terzi le pretese a loro spettanti nei confronti di RM, previa autorizzazione scritta da parte di RM, se queste non costituiscono credito di denaro.
1.) Con il termine RM s’intendono sia RM stessa che tutte le aziende ad essa collegate ai sensi del § 15 e successivi della legge sulle società per azioni (AktG), in applicazione diretta o conforme.
2.) I clienti, che sono aziende, si dichiarano d’accordo sul fatto che i crediti, che RM e altre aziende del Gruppo RM acquisiscono verso di loro, spettano a tutte le aziende RM in quanto creditrici in solido. Tali crediti possono anche essere compensati con oneri di ciascuna azienda RM nei confronti dell’azienda.
3.) Inoltre i crediti dell’azienda nei confronti di un’azienda del Gruppo RM possono essere compensati con crediti di aziende RM nei confronti di altre aziende del gruppo, al quale l’azienda appartiene. In modo analogo i crediti dell’azienda nei confronti di RM possono essere compensati con crediti di aziende del Gruppo RM nei confronti di aziende del gruppo al quale l’azienda appartiene.
4.) Le disposizioni previste valgono anche se non sono state concordate prestazioni analoghe (ad esempio da una parte emissione di cambiali, dall’altra parte pagamento), oppure se le pretese bilaterali hanno scadenza eterogena, per cui vengono conteggiate con valuta.
5.) Le aziende rinunciano a contrastare la clausola prevista dal § 396 paragrafo 1 frase 2 in caso di crediti co-esistenti del credito da compensare da parte di RM.
6.) Su richiesta verranno comunicate tutte le aziende collegate al Gruppo RM.
1.) La scadenza è orientata in base a quanto previsto dal § 3 paragrafo. 2 frase 1.
2.) Anche in caso di accordo di una disposizione sulle tempistiche ai sensi del § 286 paragrafo. 2 N. 1 e 2 del Codice Civile, la mora entra in atto sono dopo che il cliente ha ricevuto un sollecito. Se RM è in ritardo con la consegna, il cliente deve concedere una proroga adeguata di almeno due settimane.
3.) In caso di mora RM è autorizzata a ritenere le consegne di merce o la fornitura di prestazioni su altri ordini del cliente. I consumatori, durante la mora, devono gravare d’interessi il debito pecuniario per il 5% del rispettivo tasso base della banca centrale europea. Le aziende, durante la mora, devono gravare d’interessi il debito pecuniario per l’8% del rispettivo tasso base della banca centrale europea.
4.) Se il cliente è in mora con il pagamento di una fattura scaduta, a causa di difficoltà generali di liquidità, oppure se le sue condizioni patrimoniali si sono notevolmente aggravate, tutti i suoi obblighi nei confronti di RM diventano a scadenza immediata. RM ha quindi diritto ad eseguire gli ordini arretrati solo dietro prestazione di garanzia o pagamento anticipato.
1.) Se, senza colpa, a RM non vengono effettuate consegne complete, corrette e/o puntuali, RM ha diritto a recedere dal contratto.
2.) RM ha inoltre diritto a recedere dal contratto nei casi previsti al § 14 paragrafo 4.
3.) Nei confronti delle aziende RM ha diritto a recedere dal contratto se, in caso di pignoramento, danno, distruzione o perdita della merce soggetta a riversato dominio, viene omessa la comunicazione. Lo stesso vale in caso di variazione della sede commerciale. Rispetto ai consumatori, RM ha diritto a recedere dal contratto, se, in caso di cambio di residenza viene omessa la comunicazione.
4.) In caso d’indicazioni errate del cliente, che mettono notevolmente a repentaglio lo scopo contrattuale, riguardanti le condizioni patrimoniali o l’affidabilità creditizia, RM ha diritto a recedere dal contratto. Al di la di questo, RM è autorizzata al recesso in caso di condotta e azioni del cliente contrarie ai termini di contratto, se queste violano il buon costume o costituiscono atti illeciti.
5.) Trascorso il termine di proroga concesso in caso di mora, il cliente ha diritto a recedere dal contratto, se nell’ambito della proroga del termine ha segnalato il rifiuto della prestazione. Le pretese del cliente che esulano da questo, soprattutto le pretese di risarcimento danni di qualsiasi tipo, sono escluse, a meno che un proprio comportamento intenzionale o gravemente negligente dell’utente è causa di mora.
1.) La durata del contratto risulta dai contratti stipulati tra le due parti. Se non è stata concordata una scadenza, il contratto si ritiene stipulato a tempo indeterminato.
2.) In caso di contratti stipulati a tempo indeterminato, ogni contraente ha diritto a risolvere il rapporto contrattuale con un preavviso di un mese dalla fine di ogni trimestre. La risoluzione deve avvenire per iscritto e può limitarsi a singoli componenti del contratto.
3.) Resta inalterato il diritto ad una risoluzione senza preavviso per causa grave. S’intende qui causa grave se il cliente, in caso di rapporto obbligatorio duraturo, è in ritardo con il pagamento di una parte non trascurabile della remunerazione dovuta e uno dei termini di rimedio è trascorso infruttuosamente.
4.) Se al momento della risoluzione sono presenti dati del cliente su una posizione di memoria messagli a disposizione, il cliente è tenuto a copiarli mediante tramite download, al massimo entro l’entrata in vigore della risoluzione.
1.) Le modifiche e le integrazioni del contenuto o la mole delle prestazioni dovute da RM in forza del contratto, possono essere proposte di volta in volta reciprocamente dai contraenti. La proposta deve contenere come minimo i seguenti dati:
(a) indicazione specifica concreta della modifica o dell‘integrazione,
(b) motivazione sotto il profilo professionale e tecnico,
(c) ripercussioni previste sul diagramma di flusso e sullo scadenziario, nonché
(d) stima delle spese, incluse spese sostenute e ancora da sostenere, per il controllo delle richieste di modifica e integrazione, nonché l’esecuzione della procedura change request.
2.) L’altro contraente deve verificare la proposta e prendere una posizione a riguardo verso la controparte proponente entro un termine adeguato. La decisione sull’esecuzione della proposta di modifica ed integrazione spetta al cliente. RM ha tuttavia diritto a respingere la modifica o l’integrazione, se questa non fosse fattibile dal punto di vista tecnico oppure comporti delle spese sproporzionate non ragionevoli per RM.
3.) Per i maggiori costi, che RM deve sostenere per l’attuazione della richiesta di modifica o di integrazione, nonché per l’esecuzione della procedura di modifica e di esecuzione, “RM” ha diritto ad una remunerazione supplementare correlata alla spesa, sulla base il listino prezzi aggiornato di “RM”.
1.) Le merci di RM possono contenere tecnologie e software soggette alle norme sul controllo delle esportazioni di volta in volta applicabili della Repubblica federale tedesca, nonché di quei paesi in cui i prodotti possono essere consegnati o utilizzati. Il cliente s’impegna a osservare le disposizioni pertinenti nella loro versione vigente. Senza disporre di un’autorizzazione ufficiale, al cliente non è consentito fornire prodotti di RM direttamente o indirettamente in paesi soggetti ad embargo oppure a persone fisiche o giuridiche inserite nella lista di divieto nazionale ed internazionale oppure che sono in qualche modo collegate a reti terroristiche o di appoggio, sviluppo, produzione o utilizzo di armi di distruzione di massa.
2.) Il cliente s’impegna ad esportare prodotti di RM, e quindi eventuali tecnologie correlate, che non siano in conflitto con le disposizioni sul controllo delle esportazioni delle Comunità Europea della BRD e degli altri paesi in cui vengono consegnati i prodotti di RM e a procurare i necessari permessi d’esportazione presso l’Ufficio Federale per l’Economia e per il Controllo sulle Esportazioni (BAFA). RM può negare l’adempimento delle due prestazioni contrattuali fin quando perdura questa violazione.
1.) In caso di fornitura di software di aziende terzi, si applicano le presenti CCG per la garanzia e la responsabilità civile solo subordinatamente alle condizioni del produttore rilasciate al cliente alla consegna del software.
2.) Per i software prodotti e venduti dalla stessa RM si applicano le disposizioni dei contratti di licenza software stipulati con il cliente. Tutta la casistica non elencata in tali contratti viene regolamentata da queste CCG.
3.) Se nel volume di fornitura o di prestazione rientrano anche software operativi soggetti a licenza, RM concede al cliente, dietro pagamento integrale della sua fattura relativa alla fornitura, un semplice diritto trasferibile, non esclusivo e di regola solo legato al hardware di pertinenza, di utilizzare tale software nella versione del programma valida all’atto della consegna (release) sull’installazione fornita. Per i software applicativi valgono speciali norme di licenza che vengono rilasciate al cliente di volta in volta con il rispettivo software.
4.) Il cliente riconosce che i software possono contenere o incorporare diritti di marchio, know-how e altre proprietà intellettuali e che tali diritti spettano a RM, ai produttori del software, alle ditte fornitrici o a terzi.
1.) I clienti e RM s’impegnano reciprocamente a osservare le norme di legge sulla tutela dei dati nell’esecuzione del rapporto contrattuale e a imporre il rispetto di tali norme anche ai propri dipendenti.
2.) RM preleva, elabora e utilizza dati personali del cliente all’interno di procedure automatizzate, fin tanto che sono necessari per costituire, elaborare i contenuti o modificare il rapporto contrattuale, in particolare i dati costitutivi del contratto previsi al § 28 della Legge federale sulla tutela dei dati (BDSG), § 95 TKG, § 14 TMG e i dati di utilizzo e fatturazione come previsto dal § 15 TMG, §§ 96, 97 TKG, se di pertinenza.
3.) I clienti hanno diritto in qualsiasi momento, in base al §§ 34, 35 BDSG a ottenere informazioni sui dati registrati relativi alla loro persona ed eventualmente a far correggere, bloccare o cancellare tali dati.
4.) Nell’ambito della gestione commerciale, soprattutto nella gestione dell’ordine, RM si avvale di altre aziende del Gruppo RM e di terzi nel quadro di un accordo sui dati d’ordine in base a quanto previsto dal § 11 BDSG di aziende incaricate.
5.) RM ha inoltre diritto, con il consenso del cliente, a utilizzare i dati personali del cliente per proprie finalità di ricerca di mercato-marketing-informazione scritte o telefoniche su prodotti, servizi e campagne che riguardano il settore della tecnologia dell’informazione e della telecomunicazione e servizi correlati, oppure ha diritto a trasmettere i dati, che servono a scopi di ricerca di mercato-marketing-informazioni, ad aziende del Gruppo RM e partner contrattuali. L’utilizzo dei dati personali del cliente da parte di RM, o la relativa trasmissione ad aziende del Gruppo RM e a partner contrattuali, è possibile solo nell’ambito delle finalità citate, allo scopo di prendere contatto tramite email, newsletter, SMS, posta, fax, flyer, dépliant, social network, telefono o visite a domicilio. Il cliente ha diritto in qualsiasi momento a revocare il prelievo, utilizzo e trasmissione dei suoi dati personali per i predetti scopi da parte di RM o di terzi con efficacia sul futuro. La revoca è effettuabile per email all’indirizzo widerruf@repairmanagement.de o per posta inviandola a Repair Management GmbH, Andréstr. 49, 63067 Offenbach.
6.) RM si riserva di verificare la solvibilità e identità del cliente in casi specifici. In tale occasione può essere necessario l’invio di una copia della carta d’identità e/o della carta di credito indicata.
7.) I dati del contratto come il cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero civico, CAP e località vengono utilizzati per provvedere ad un controllo di solvibilità con le aziende d’informazione del credito, in caso di necessità. La trasmissione dei dati non comprende informazioni relative alla condotta non conforme a contratto, come previsto dal § 28a BDSG. Tutti i dati vengono trattati come confidenziali. Il cliente può informarsi presso RM sul risultato della richiesta.
8.) I clienti e RM s’impegnano vicendevolmente, in relazione alla rispettiva relazione d’affari, a distruggere, secondo i requisiti sulla tutela sui dati personali, i dati prelevati con la relazione d’affari o le informazioni specifiche aziendali di cui sono giunti a conoscenza dopo la conclusione dei rapporti commerciali o a continuare a trattarli come previsto dalle norme pertinenti.
9.) Riconoscendo le CCG i clienti si dichiarano d’accordo sulla memorizzazione, utilizzo, elaborazione e trasmissione dei loro dati nell’ambito predetto. I clienti hanno diritto a visionare in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, i loro dati ed eventualmente a farli modificare o cancellare e a revocare il consenso per l’utilizzo dei dati con le modalità elencate al paragrafo 5 frase 4.
1.) I contraenti s’impegnano a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni e documentazione della controparte, designate come confidenziali o che risultino da trattare come tali in base alle circostanze, così come i rispettivi segreti aziendali e commerciali.
2.) Nell’obbligo di segretezza non sono contemplate le informazioni e la documentazione che sono già note o accessibili a livello generale al momento della pubblicazione o che sono già note alla controparte ricevente al momento della pubblicazione o che sono rese legalmente accessibili ad essa da parte di terzi.
1.) Per l’intero rapporto giuridico tra RM e il cliente si applica il Diritto tedesco.
2.) Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice del Commercio, è una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico, la sede commerciale di RM è foro competente esclusivo.
3.) Eventi di forza maggiore, che intralciano sostanzialmente per una delle parti contraenti una prestazione o un’incombenza o lo rendono impossibile, danno diritto alla parte contraente interessata, a posticipare l’esecuzione di tale obbligo o incombenza per la durata dell’impedimento e per un tempo opportuno di avviamento.
4.) RM può servirsi di terzi per l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, in particolare di aziende collegate, come ausiliari d’adempimento.
5.) Se una disposizione di queste CCG o di accordi integrativi fosse o divenisse inefficace, non viene per questo toccata l’efficacia della restante parte.
Versione: Febbraio 2012